Parleremo in questa sezione di alcuni accorgimenti ai quali
è
opportuno che l'arbitro si attenga in determinate circostanze ed in
particolare:
CONSEGNA
DELLE CHIAVI DELL'AUTOVETTURA AI DIRIGENTI:
Torna al
menù
La Commissione
Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi
al dirigente accompagnatore ufficiale della società
ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con
il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso di danni
subiti.
Gli ufficiali di gara che si recano a compiere il loro mandato con il
loro autoveicolo, devono chiedere al dirigente responsabile della
società ospitate il luogo preciso dove parcheggiare e
consegnare le chiavi allo stesso, dopo averne constatato lo stato.
Nel caso, a fine gara, vengano rilevati danni al veicolo è
obbligo dell'arbitro farli constatare al suddetto dirigente e riferire
il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo
di assumere i provvedimenti del caso.
Entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene
sancito l'obbligo a carico della società del risarcimento
danni, l'arbitro deve trasmettere, unitamente alla prescritta
documentazione (denunce, fotografie, eccetera) il preventivo di spesa
al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, inviandone copia
al CRA.
Detta documentazione viene immediatamente trasmessa alla
società responsabile la quale entro 15 giorni dal
ricevimento può formulare le proprie motivate contestazioni.
La mancata contestazione nei termini prefissati viene considerata
assenso alla richiesta formulata dall'arbitro. In caso di contestazioni
l'entità del danno viene stabilito dalla Commissione
Paritetica dopo eventuale perizia.
Il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude
qualsiasi forma di richiesta danni.
DANNI IN ITINERE:
Torna al
menù
Le
procedure da seguire per richiedere un contributo per i danni
conseguenti ad incidenti stradali occorsi ai direttori di gara, agli
assistenti dell'arbitro e agli osservatori arbitrali, autorizzati ad
avvalersi della propria automobile per raggiungere la sede
dell'incontro che si svolgono sotto il controllo della FIGC sono le
seguenti:
- le singole
domande devono essere trasmesse tramite l'Organo Tecnico competente, se
nazionale, o tramite il CRA per gli altri associati;
- le richieste
devono essere corredate dai seguenti documenti:
- domanda
sottoscritta dall'interessato con l'indicazione di giorno, ora e luogo
dell'incidente, gli estremi della gara relativa al mandato affidato,
nonché una breve descrizione della dinamica dell'incidente;
- autorizzazione
dell'Organo Tecnico per l'uso dell'autovettura;
- fotografie
attestanti i danni subiti e che evidenzino il numero di targa
dell'autovettura stessa;
- fotocopia
della prima pagina del libretto di circolazione;
- fattura
rilasciata, a norma di legge, dalla ditta che ha eseguito i lavori o
valutazione effettuata da giornali specialistici nel caso l'automobile
sia da considerare rottame o non sia economico provvedere alla
riparazione;
- copia dell'eventuale accertamento dell'incidente
eseguito da Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, eccetera.In assenza di tale accertamento, il danno
dovrà essere constatato entro 24 ore dall'evento dal
Presidente di Sezione di appartenenza dell'associato oppure dal
Presidente di Sezione nella cui giurisdizione territoriale si trova
l'autoveicolo l'inosservanza dei limiti temporali pregiudica
l'eventuale risarcimento del danno;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà resa dall'associato e con firma autenticata,
attestante che i danni subiti non saranno risarciti da alcuna
Assicurazione e contenente gli estremi temporali dell'incidente.
Non
sono previsti contributi nei seguenti casi:
- l'incidente si è verificato in seguito a
particolare condotta anti-regolamentare da parte dell'associato;
- i danni sono
risarciti da assicurazione;
- l'automobile
non sia di proprietà dell'associato o di un suo genitore o
del coniuge o di un fratello convivente nello stesso nucleo familiare
oppure quando l'autovettura appartenga a Società di cui
l'associato sia dipendente o socio (dette eccezioni devono essere
comprovate da documentazione idonea);
- i danni sono causati da atti vandalici di
sostenitori delle squadra
ASSISTENZA SANITARIA PER GLI INFORTUNI
SPORTIVI:
Torna al
menù
L'intervento
dell'A.I.A. concerne gli oneri sostenuti dall'interessato eccedenti le
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ed eventuali assicurazioni
integrative.
Il contributo è previsto per i casi avvenuti come
conseguenza diretta dell'esercizio dell'attività arbitrale
per qualsiasi causa determinatasi o evidenziatasi entro i limiti
dell'impianto sportivo.
Oltre all'assicurazione stipulata dalla FIGC per i casi di morte o di
invalidità permanente, per gli arbitri e gli assistenti che
operano a disposizione della C.A.N. D, dell'O.T.R o dell'O.T.P.
è previsto uno specifico fondo dell'A.I.A. finalizzato al
rimborso delle spese sanitarie sostenute per le seguenti prestazioni:
- visite
mediche generiche o specialistiche;
- medicinali
prescritti dal medico;
- accertamenti
diagnostici;
- ricoveri
ospedalieri;trattamenti
fisioterapici;
- piccole protesi.
In caso di
malattia l'associato dovrà inviare regolare denuncia alla
Sezione di appartenenza entro cinque giorni dall'intervento del medico,
allegando una breve relazione sulle cause e circostanze che hanno
determinato l'evento morboso.
Al certificato medico d'inizio malattia deve fare seguito l'invio dei
certificati di continuazione con intervalli non superiori ai 20 giorni
e ciò sino al certificato medico di fine malattia.
A chiusura della pratica la Sezione trasmetterà alla
segreteria dell'A.I.A., tramite il Comitato Regionale, domanda
dell'associato con le attestazioni della Sezione e dell'Organo Tecnico
che ha richiesto la prestazione arbitrale (designazione) o
l'espletamento dell'attivi-tà che ha causato l'alterazione
dello stato di salute (test atletici), tenendo presente che la
documentazione delle spese sostenute deve essere conforme a quanto
prescritto dalla legge in materia fiscale.
SOSTITUZIONE DI UN ARBITRO ASSENTE:
Torna al
menù
In
assenza di un arbitro, è dovere dei dirigenti di entrambe le
società ricercare un altro direttore di gara cui affidare la
direzione della gara stessa in sostituzione del collega assente.
In tale evenienza, ossia che sia reperito da una o ambedue le
società, l'arbitro supplente dovrà, in
ottemperanza all'art. 67 delle Norme Organizzative Interne della FIGC,
attenersi alle seguenti disposizioni:
- attendere per
un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto della gara che
deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega o
Comitato di competenza, a decorrere dall'orario ufficiale d'inizio,
l'arrivo del direttore di gara designato prima di iniziarne la disputa;
- redigere e
firmare un documento sottoscritto anche dai capitani e dai dirigenti in
cui viene formalizzata la sostituzione. Il documento, unitamente al
rapporto, deve essere inoltrato alla Lega o al Comitato organizzatore
della gara: la mancanza dello stesso comporterà
l'annullamento della gara;
- espletare
tutte le formalità di rito preliminari alla gara.
Si rammenta che
spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo presso il
campo di giuoco e disponibile a dirigere la gara che non ha avuto
ancora inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli
adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione di tutti i
partecipanti alla gara eseguiti dall'arbitro supplente.
Inoltre, si ricorda che un arbitro può essere sostituito
soltanto da un collega che sia quantomeno a disposizione dell'Organo
Tecnico immediatamente inferiore.
I PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DI UN
ARBITRO:
Torna al
menù
- Tecnica
di corsa
- Rapidità
- Resistenza
- Capacità di anticipazione
- Capacità di orientamento
- Capacità di spostamento
- Capacità di autocontrollo
- Capacità di dialogo
- Capacità di imporsi
- Capacità di decidere
- Capacità di sdrammatizzare e
tranquillizzare
- Capacità di interpretare le azioni dei
calciatori
- Conoscenza delle regole
- Conoscenza della casistica
- Capacità di applicare le sanzioni
- Capacità
di dirigere la gara
|